Deposito istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione

COS'E'

Il servizio gestisce la ricezione delle istanze che il condannato (o l’avvocato) depositano dopo l’avvenuta notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione.

CHI

Possono accedere al servizio i seguenti soggetti:

  • avvocati delle parti (imputato, etc.); .
COME / DOCUMENTAZIONE

È necessario presentare la seguente documentazione:

  • se presentata dall’interessato (avvocato, condannato, etc.):
    • domanda in carta libera;
    • nomina come difensore
  • se presentata da un delegato:
    • delega scritta da parte del richiedente a depositare la domanda;

Al fine di accedere alla misura alternativa rispetto alla carcerazione, il condannato, ricevuto l’avviso, si reca in Procura per il deposito della relativa istanza. Il deposito è trasmesso al Tribunale di sorveglianza che emette l’ordinanza di concessione a seguito di udienza (tale ordinanza viene trasmessa in Procura per l’esecuzione).

Il condannato, che deve essere reperibile in questo periodo, può inviare la domanda anche per posta o via fax (invio successivo in originale).

DOVE

Ufficio Esecuzione Penale, Piano 2°, Stanza 746

COSTI
TEMPI

Immediato

LEGGI / REGOLAMENTI

Art. 656 comma 5 c.p.p.;

Art. 47 e ss.gg. dell’ordinamento penitenziario.